Il
consenso alla donazionE|
Chi esercita la patria potestà è titolare della scelta di donazione nei soggetti di minore età. La nuova legge sui prelievi da cadavere, a regime, pone alcuni limiti: • il prelievo su minore non si può fare se vi è disaccordo tra i genitori • sono esclusi dalla donazione i nascituri e chi non ha capacità di agire (vuol dire che non si può disporre di un figlio ancora in utero né di una persona interdetta) nonché i minori ricoverati o affidati a istituti |
Nella fase transitoria, tuttora vigente, non si può prelevare se vi è l'opposizione di chi esercita la patria potestà. La discussione intorno alla specificità della donazione nei minori è sempre stata accesa, al fine di evitare abusi. Qualche volta le urgenze di malattia hanno anticipato la norma. E' il caso del prelievo di midollo osseo da fratello minore per salvare un bambino leucemico, già praticato prima della nuova legge sulla donazione di sangue e midollo osseo. Oggi credo sia tempo di iniziare a discutere se, oltre alle tutele, si può rendere il minore stesso partecipe della scelta di donazione. La sua volontà ha sempre più rilievo nelle decisioni mediche e, più in generale, il diritto italiano gli riconosce già in casi particolari (per esempio matrimonio e adozioni) una capacità anticipata e autonoma di agire. Perché allora non coinvolgere direttamente il sedicenne maturo nella scelta di donazione? La disponibilità biologica è una forma tutta moderna di solidarietà. Ma per essere potente deve diventare patrimonio culturale collettivo.